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Statuto della Confederazione Generale del Lavoro

Verbale di riunione della Commissione costitutiva del Congresso della CGdL, presieduta da Costantino Lazzari, Milano 26 aprile 1906. Riproduzione.

Trascrizione del documento

Presenti: Camici, Corradetti, Lazzari C., Mariani, Rho.
Assenti giustificati: Quaglino, Sabatini.
Presiede Lazzari Costantino

Essendo stati invitati i membri locali della Commissione federale nominata per il Congresso, sono presenti Suzzani e Premoli ai quali si stabilisce di deliberare tutto quanto è necessario per la convocazione di detto Congresso. Dopo un breve scambio di idee e di osservazioni si delibera che il Congresso avrà luogo in Milano nei giorni 2-3-4 luglio, perché negli ultimi giorni di giugno avranno luogo in Milano altri convegni relativi alla classe operaia e così le rappresentanze che eventualmente potranno essere già a Milano potranno prendere parte al Congresso Generale delle Leghe.
Si apre la dichiarazione intorno al carattere e ai limiti delle rappresentanze. Corradetti ammettendo come massima che le rappresentanze al Congresso devono essere dirette per ogni Lega, dichiara che sarà necessario di concedere anche le rappresentanze per delegazioni, dando a queste un limite. Lazzari sostiene la necessità che le rappresentanze siano eventualmente dirette per arti e mestieri, Rho è favorevole alle rappresentanze proporzionali per centinaia di iscritti, ma con voto unico per ogni rappresentanza. Suzzani ricorda come si sia già stabilito un mese fa che il carattere delle rappresentanze deve essere diretto per ogni lega di mestiere, e nelle votazioni conteranno gli iscritti delle singole Leghe, ammettendo al Congresso anche i segretari delle Leghe i quali però avranno solo voto consultivo se non fossero nominati rappresentanti della Lega alla quale appartengono. Camici ammette la rappresentanza collettiva di parecchie leghe, ma non ammette la rappresentanza dei segretari. Mariani ammette anche le delegazioni purché il delegato scelto appartenga al mestiere che rappresenta; è poi contrario ad ammettere al Congresso le leghe miste. Corradetti richiama l’attenzione al fatto che esistono leghe [ndr documento incompleto].

Composizione degli organi direttivi della Confederazione Generale del Lavoro:

Comitato esecutivo:
R. Rigola - Segr. gen.[1], F. Quaglino - Segr., A. Scalzotto - Segr.[2], L. Chiametti - Segr. amministrativo, G.B. Cerutti.

Consiglio direttivo:
E. Verzi, C. Dell’Avalle, R. Rho, A. Galleani[3], A. Altobelli, A. Vergnanini, F. Quaglino, G.B. Cerutti, A. Scalzotto[4].

Consiglio nazionale[5]:
N. Baldini, A. Battelli, A. Belelli (o Bellelli), G. Bertoli, L. Calda, C. Carosini, P. Chiesa, P. Ciotti, S. Entrata, L. Erasmi, T. Girotti, E. Gondolo, G. Liboi, F. Maran, P. Marchi, B. Pagliani, A. Peraudo, C. Pinti, E. Reina, Q. Rosso, C. Rossi, C. Ricciardi, G. Scotti[6], R. Serrantoni, A. Sorica, C. Vezzani, S. Viglongo.

2. Articolo Il Congresso della Resistenza, con il testo dello Statuto, pubblicato su La Confederazione del Lavoro, 6 ottobre 1906 (n. di saggio). Riproduzione.


Statuto della Confederazione Generale del Lavoro

Costituzione e scopi

Art. 1. - È costituita in Italia la Confederazione Generale del Lavoro per ottenere e disciplinare la lotta della classe lavoratrice contro il regime capitalistico della produzione e del lavoro.
Art. 2. - La Confederazione è costituita da tutte le organizzazioni aderenti alle Federazioni nazionali di mestiere ed alle locali Camere del Lavoro. Potranno far parte della Confederazione anche le organizzazioni autonome, le quali comprovino all’atto dell’iscrizione che non esiste la Federazione nazionale di mestiere, né la Camera del Lavoro ove esse hanno sede, purché si uniformino alle prescrizioni del presente Statuto e a quanto verrà deliberato dai Congressi e dai referendum.

Azione
Art. 3. - La Confederazione curerà:
a) la direzione generale del movimento proletario, industriale e contadino, al disopra di qualsiasi distinzione politica, coordinando l’azione che devono svolgere le Federazioni di mestiere e le Camere del Lavoro aderenti alla Confederazione, in quanto le funzioni delle due organizzazioni debbono intendersi circoscritte rispettivamente agli interessi generali e nazionali per le prime, e a quelli locali dei gruppi di mestiere per le seconde;
b) la diretta trasmissione ai delegati del proletariato nei consessi rappresentativi delle riforme sociali e dei conseguenti provvedimenti finanziari reclamati dai Congressi proletari;
c) di secondare, disciplinare e coordinare ogni iniziativa dei lavoratori in materia legislativa e condurre vigorosamente le agitazioni intese a rafforzare l’azione dei delegati del proletariato nei pubblici poteri, per strappare allo Stato, alle Province e ai Comuni quelle leggi e quei provvedimenti richiesti e chiaramente voluti dalla classe lavoratrice;
d) di integrare il movimento di resistenza con lo stringere i rapporti e prendere le iniziative d’accordo con le Federazioni delle Cooperative e delle Mutue, favorendo lo sviluppo autonomo d’aggruppamenti cooperativi locali e le loro Federazioni nazionali e internazionali;
e) di prendere le necessarie ed opportune intese con i Partiti che nel campo politico accettarono la difesa degli interessi dei lavoratori, perché ogni attrito parziale fra capitale e lavoro venga risolto nel senso più favorevole alla classe lavoratrice ed ogni movimento generale, determinato dalla acutizzazione della lotta di classe, venga indirizzato a scopi pratici;
f) di risolvere i conflitti che eventualmente avessero a sorgere fra vari enti nelle organizzazioni di mestiere, adottando a tal uopo, a garanzia dei contendenti, norme di procedura fissa vagliate e sanzionate per referendum fra le Sezioni;
g) di rendere intensa e permanente la propaganda in mezzo alle classi lavoratrici per sospingerle verso il loro miglioramento economico, morale e intellettuale;
h) di stabilire e disciplinare i rapporti di solidarietà fra le varie organizzazioni di mestiere nel campo della resistenza, sviluppando maggiormente il concetto della solidarietà nazionale e internazionale nella classe operaia;
i) di compilare le statistiche sulle forze e sulla attività delle organizzazioni, sugli scioperi, sul numero dei disorganizzati, rilevando cause e ragioni della disorganizzazione, sulla eventuale approssimativa percentuale di crumiraggio locale, regionale e nazionale in occasione di conflitti, ecc., ecc.;
l) di esercitare la necessaria azione di controllo e di sprone verso l’Ufficio del Lavoro per l’applicazione e l’osservanza scrupolosa delle leggi sociali;
m) di abilitare in conclusione la massa proletaria direttamente e per mezzo dei suoi organi rappresentativi a muoversi ai disopra di ogni Partito o scuola pel conseguimento intero del suo programma di rivendicazioni.

Direzione e amministrazione

Art. 4. - La Confederazione Generale del Lavoro è diretta ed amministrata:
a) da un Comitato confederale composto di 9 membri fra i quali saranno designati 2 a formare il Segretariato esecutivo;
b) da un Consiglio Confederale composta di 30 membri. Non potranno far parte della Direzione della Confederazione Generale del Lavoro che operai organizzati nelle singole Sezioni aderenti alle Camere del Lavoro e alle Federazioni nazionali di mestiere che aderiscono alla Confederazione del Lavoro.
Art. 5. - Oltre all’osservanza del presente Statuto, il Segretariato e il Comitato Direttivo hanno i seguenti doveri:
a) dare esecuzione alle deliberazioni dei Congressi per la parte che loro spetta e provvedere a che le organizzazioni aderenti si attengano ai deliberati stabiliti dai medesimi;
b) curare l’attuazione del programma stabilito nell’art. 3;
c) tenere al corrente il proletariato per mezzo del giornale confederale di tutto il movimento operaio;
d) cooperare ed aiutare le Camere del Lavoro e le Federazioni nazionali di mestiere nel lavoro di propaganda e consolidamento dell’organizzazione, interessandosi altresì, se richiesto, a quanto fosse opportuno per la risoluzione dei conflitti operai;
e) amministrare il capitale confederale.
Art. 6. - I membri direttivi della Confederazione Generale del Lavoro vengono eletti dal Congresso. I componenti del Consiglio direttivo, che venissero per qualsiasi motivo dichiarati decaduti o si dimettessero, verranno surrogati con gli appartenenti al Consiglio Confederale a mezzo referendum.
Art. 7. - Le funzioni e le mansioni del Segretariato, del Comitato Direttivo e del Consiglio Confederale verranno disciplinate da apposito regolamento interno concretato e approvato dagli eletti alla direzione Confederazione.

Della Cassa Centrale

Art. 8. - La Cassa confederale viene alimentata:
a) da un contributo annuo per ogni confederato in ragione di cent. 5 per gli appartenenti al proletariato della terra e di cent. 10 per ogni confederato appartenente al proletariato dell’industria;
b) dalle sovvenzioni volontarie che le Cooperative confederate verseranno sui dividendi dei loro soci;
c) dai sussidi straordinari che le Sezioni della Confederazione, per speciali condizioni finanziarie, potranno versare.
Per le Sezioni ammesse a far parte della Confederazione in forza del primo capoverso dell’art. 2, la quota confederale è:
a) di centesimi 25 per gli appartenenti al proletariato agricolo;
b) di centesimi 50 per gli appartenenti al proletariato industriale.
Il Comitato federale potrà ridurre la quota o rinunziare ad essa quando per le condizioni speciali di certe categorie di mestiere lo ritenga conveniente.

Del Giornale

Art. 9. - II giornale ufficiale della Confederazione è La Confederazione del Lavoro il quale verrà pubblicate settimanalmente.
Art. 10. - È fatto obbligo a tutte le organizzazioni aderenti alla Confederazione dell’abbonamento annuale al giornale confederale.
Art. 11. - L’ufficio di Segreteria curerà la redazione del giornale, nominandone, in accordo con il Comitato direttivo, il direttore.
I corrispondenti del giornale confederale saranno di diritto i segretari delle Camere del Lavoro e delle Federazioni di mestiere e delle Cooperative aderenti alla Confederazione.

Norme generali

Art. 12. - Verranno espulse dalla Confederazione quelle Federazioni, quelle Camere del Lavoro e quelle organizzazioni autonome che non ottemperassero ai deliberati dei Congressi e a quanto è disposto nel programma confederale e nel presente Statuto.
Art.13. - Il Congresso confederale sarà convocato quando sarà ritenuto opportuno dal Comitato di vigilanza; saranno però sempre interrogate le Sezioni a mezzo referendum per accordarsi sulla località.
Art. 14. - Il Segretariato curerà altresì la pubblicazione di opuscoli di propaganda e la popolarizzazione per mezzo della stampa delle leggi sociali esistenti.



[1] Nominato il 15 gennaio 1907, confermato l’8 aprile successivo.
[2] Dimissionario il 18 febbraio 1908.
[3] Dimissionario il 29 ottobre 1906. Sostituito per referendum il 19 novembre successivo da L. Calda.
[4] Sostituito da F. Maran.
[5] Altri tre membri dovranno rappresentare Napoli, la Sicilia e la Puglia.
[6] Dimissionario il 18 febbraio 1908. Sostituito da P. Ciotti. 

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